1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Albo professionale). 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".
2. Le direzioni regionali del lavoro provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;
b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi.
7. L'iscrizione all'albo professionale comporta l'automatica iscrizione nell'elenco con unica graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in applicazione del principio di cui all'articolo 2 della medesima legge».
1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.
2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici
a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;
b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;
c) cultura generale;
d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;
e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;
f) uso di INTERNET e di banche dati on line;
g) nozioni fondamentali di lingua inglese.
3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore a un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.
4. Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, prevedendo comunque la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista più rappresentativa a livello regionale.
6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le medesime funzioni sono esercitate dalle
1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo i seguenti criteri:
a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è formato da almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;
b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;
c) un minorato della vista per ogni sessanta derivanti interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;
d) un minorato della vista ogni trenta operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere apportate eventuali modificazioni alle misure indicate al comma 1».
1. L'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 - (Coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio). - 1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge, gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della predetta legge, in caso di chiamata numerica, devono avviare al lavoro i lavoratori minorati della vista abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nell'ordine di iscrizione nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».
1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 68 del 1999, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e indicando i centralinisti
1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».
1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 - (Sanzioni). 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68».